Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Pei Comuni i quali al 31 dicembre 1895, siano in debito verso la finanza di piu' che due rate di canone, verra' provveduto alla riscossione dei dazi, fino al completo soddisfacimento del credito della finanza, colle norme indicate dai precedenti articoli 8 e 9.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
