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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re ha facolta', in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 a 251 del Codice penale per l'esercito.
[7]Il Governo del Re ha facolta' di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro.
[8]Il Governo del Re e' autorizzato a esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le Amministrazioni dello Stato nell'esercizio 1915-916, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le susseguite modificazioni gia' proposte alla Camera dei deputati, nonche' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate.
[9]La presente legge andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 22 maggio 1915.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Salandra - Sonnino - Martini - Orlando - Daneo - Carcano - Zupelli - Viale - Grippo - Ciuffelli - Cavasola - Riccio.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 22 maggio 1915 al 16 dicembre 2009
