Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1897 al 9 luglio 1912. Leggi il testo vigente →
[1]I sott'ufficiali ammogliati del corpo Reale equipaggi possono essere nominati ufficiali senza l'obbligo di soddisfare alla condizione della dote richiesta pel matrimonio degli ufficiali.
[2]Tale dispensa e' applicabile anche a coloro che, autorizzati a contrarre matrimonio mentre sono sott'ufficiali, vengono, prima di contrarlo, nominati ufficiali in alcuno dei corpi della Regia marina; la dispensa e' pero' subordinata alla condizione che il matrimonio sia celebrato entro sei mesi dalla data del permesso o con la stessa persona colla quale fu autorizzato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 luglio 1897.
[5]UMBERTO
[6]B. Brin.
[7]Visto, Il guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 14 luglio 1897 al 9 luglio 1912
