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[1]Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896, n. 554, che regolano i matrimoni degli ufficiali del Regio esercito, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli ufficiali dei diversi corpi della Regia marina.
[2]Pero' i guardiamarina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.
Testo in vigore dal 14 luglio 1897 al 9 luglio 1912
