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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 246,783,63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti», dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario 1898-99.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
