Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' approvata la maggiore assegnazione di lire 4,214,49, inscritta al capitolo n.122-V1-bis «Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 ter - Spesa pei Reali carabinieri richiamati sotto le armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1898-99.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Chimirri.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
