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[1]All'articolo 13, del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto del 30 gennaio 1896, n. 26, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione dell'intiera tassa di fabbricazione o della sopratassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto».
Testo in vigore dal 12 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
