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[1]((Su questi sali o miscele saline i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo ridotto di tariffa per la vendita al pubblico del sale per uso industriale.
[2]Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio tecnico dei sali e quello Superiore di sanita', e' autorizzato a determinare le norme per la sofisticazione dei sali o miscele saline.
[3]Con regolamento da approvarsi con R. decreto, previo il parere del Consiglio tecnico dei sali e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le discipline per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, ai contrassegni da apporsi ai recipienti ed involucri nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1906 al 1 febbraio 1923
