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La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinera' i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende. Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli puo' essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

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