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Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge e' stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa. Tale tasso potra' essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Restano ferme, per quanto non in contrasto con il precedente primo comma, le altre disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;228~art3 · fonte del testo

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