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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) che le Case editrici fonografiche italiane o rappresentate in Italia, debbono inviare alla Discoteca di Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1931, n. 130, se spedite a mezzo postale, godono del trattamento previsto dal R. decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni, purche' rechino all'esterno la dicitura «Tariffa ridotta» seguita dalla citazione della presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Benni - Di Revel
[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
