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[1]Le riduzioni di stanziamento agli effetti del n. 1 del precedente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.
[2]A partire dalla pubblicazione della presente legge, nessun impegno puo' essere assunto in relazione alle autorizzazioni indicate ai numeri 2 e 3 del precedente articolo fino a quando, con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, non siano stati adottati i provvedimenti necessari ai sensi di quanto e' previsto ai numeri medesimi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942
