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E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344. La retribuzione dei fattorini telegrafici, nominati tali dopo l'entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita per decreto Reale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
