Articolo abrogato.
Abrogato dal 4 maggio 2006
Articolo abrogato.
Abrogato dal 4 maggio 2006
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1965 al 4 maggio 2006. 111 parole tolte.
tolto: Gli uditori giudiziari possono dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzionamento giurisdizionali nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non puo' fare le veci del Presidente del tribunale o della, sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice. Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio. Il parere dei Capi di Corte puo' essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-30;579~artunico · fonte del testo
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