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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'annuo contributo di L. 200.000, stabilito a favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma dall'art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1288, e' ridotto a L. 184.000, a decorrere dal 1° dicembre 1930. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Balbo - Mosconi - Giuliano.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1940, n. 824
1La L. 3 giugno 1940, n. 824, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'annuo contributo a favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma, stabilito in L. 184.000 con la legge 18 gennaio 1932-X, n. 110, e' elevato a L. 235.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40".
Testo in vigore dal 1 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
