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[1]Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente, si fara' fronte con una corrispondente quota dell'indennita' assegnata all'Italia, in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate.
[2]Le riscossioni che, a cominciare dall'esercizio 1902-903, verranno eseguite in conto dell'indennita' predetta, saranno imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata.
Testo in vigore dal 30 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
