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La Commissione centrale puo' richiedere ai Governi delle Colonie tutti gli elementi e documenti che ritenga utili al proprio giudizio e puo' anche sentire la parte ricorrente. Le decisioni della Commissione centrale sono prese a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei componenti; in caso di parita' di suffragi, il voto del presidente e' prevalente. Le decisioni saranno motivate e dovranno essere pronunziate non oltre quattro mesi dalla presentazione del ricorso e comunicate integralmente, entro dieci giorni, al reclamante ed al Governo della Colonia a cui il ricorso si riferisce.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
