Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
[7]Articolo unico.
[8]I gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge.
[9]A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche:
- 1)Segretario del Partito Nazionale Fascista;
- 2)Componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;
- 3)Ispettori del Partito Nazionale Fascista;
- 4)Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e Segretari federali «comandati» con incarichi speciali;
- 5)Componenti i Direttori federali;
- 6)Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali «comandati» per compiti particolari;
- 7)Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici «comandati» per compiti particolari;
- 8)Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento;
- 9)Fiduciari dei gruppi rionali fascisti;
- 10)Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;
- 11)Capi settore;
- 12)Capi nucleo.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - SERENA - GRANDI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
