Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente. Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra entro novanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento. La decisione del Comitato nazionale e' definitiva.

Testo vigente dal 5 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;92~art2 · fonte del testo

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