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[1]Sono esclusi dal riconoscimento della qualifica di volontari di guerra coloro che, pur possedendone i titoli, vengano, a giudizio delle autorita' competenti, ritenuti indegni per avere nel frattempo riportato condanne penali, o per gravi motivi d'ordine morale o politico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 novembre 1942-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 26 agosto 1948
