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[1]Sono considerati volontari di guerra i giovani che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, ottengano od abbiano ottenuto, a domanda, l'assegnazione presso reparti operanti e prendano od abbiano preso parte presso i reparti stessi ad operazioni di guerra, oppure compiano od abbiano compiuto servizi in mare o in volo connessi con tali operazioni, conseguendo una delle seguenti decorazioni o distinzioni:
[2]ricompensa al valor militare;
[3]promozione o avanzamento per merito di guerra o trasferimento nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra;
[4]distintivo di ferito o mutilato di guerra;
[5]croce al merito di guerra.
[6]Sono considerati volontari di guerra anche i giovani che, nell'attuale campagna, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, caddero sul campo o perirono in seguito a ferite riportate in combattimento o furono dichiarati dispersi in azioni di guerra.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 26 agosto 1948
