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Sono considerati arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva i giovani che, gia' ammessi in tempo di pace al ritardo, per ragioni di studio, nell'adempimento degli anzidetti obblighi, siano stati incorporarti, durante l'attuale stato di guerra e alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Forze armate dello Stato a domanda singola, ovvero a domanda collettiva presentata dall'Organizzazione politica che li rappresenta.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 26 agosto 1948
