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La navigazione compiuta dal 2 settembre 1939-XVII alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni nelle zone di mare indicate nell'art. 4 e' calcolata doppia a tutti gli effetti delle leggi sulla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara. A tal fine dovra' essere versato alla Cassa un contributo supplementare pari a quello indicato nell'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-111, n. 473. Tale contributo supplementare, da computarsi per i periodi di permanenza delle navi nelle zone su indicate, sara' a totale carico dell'armatore.

Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1211~art1 · fonte del testo

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