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Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purche' abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a piu' riprese, nell'ambito del Corpo militare della CRI, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva. L'esercizio, da parte degli interessati, della facolta' di avvalersi dell'esonero ai sensi del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle capitanerie di porto.

Testo in vigore dal 23 agosto 1995 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1995-08-08;350~art2 · fonte del testo

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