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[1]Qualora, per effetto dell'inquadramento, di cui agli articoli precedenti, il personale direttivo ed insegnante dei Regi conservatori di musica consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello goduto anteriormente alla data della assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, al personale medesimo verra' conservata la differenza con assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia.

[2]Agli effetti di cui sopra, dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'indennita' di caro-viveri e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso, continuativo e pensionabile, detto personale goda alla data dell'assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti.

[3]L'applicazione delle disposizioni, di cui al precedente comma, non dara' luogo, in ogni caso, a corresponsione di assegni arretrati.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 22 dicembre 2008

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