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[1]Ai direttori dei Regi conservatori di musica, provenienti dal ruolo degli insegnanti e che ritornino al ruolo d'origine, sia per domanda sia d'autorita', verranno attribuiti, a prescindere dallo stato civile, il grado e lo stipendio, che sarebbero loro spettati, se fossero sempre rimasti nel ruolo stesso.
[2]Coloro che, nominati direttamente al posto di direttore dei Regi conservatori di musica, siano collocati, a domanda o d'autorita', nel ruolo degli insegnanti, saranno inquadrati nel ruolo stesso con il grado ed il trattamento economico loro spettanti, in base al computo dell'anzianita' di servizio di ruolo, in qualita' di direttore, all'atto del provvedimento ed a prescindere dallo stato civile.
[3]I direttori dei Regi conservatori di musica, che, a norma del precedente comma, saranno collocati nel ruolo degli insegnanti, assumeranno quella cattedra, che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al giudizio tecnico di una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 22 dicembre 2008
