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Nei termini previsti dall'art. 2, primo comma, la domanda di assegno di nuzialita' o di natalita' inoltrata dalla moglie dell'assicurato richiamato alle armi e' considerata, a tutti gli effetti, come presentata dal titolare della posizione assicurativa ed il pagamento dell'assegno liquidato potra' essere effettuato alla moglie anche in mancanza di delega del marito. A favore della vedova dell'assicurato deceduto per causa della guerra o per malattia contratta in servizio in dipendenza della guerra, e', in particolare riconosciuto il diritto di esigere gli assegni di nuzialita' e di natalita' eventualmente non ancora richiesti e quelli dovuti per i figli reputati legittimi nati dopo la morte del genitore assicurato.

Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;906~art4 · fonte del testo

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