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[1]Il funzionario od impiegato cui sia stato negato il trattamento previsto dal precedente art. 1 e dal primo comma dell'art. 2 della presente legge puo' ricorrere al Ministro competente, se appartenente alle Amministrazioni statali o a quelle parastatali e provinciali; al prefetto della Provincia, se appartenente alle Amministrazioni comunali.
[2]Le autorita' ora dette sono competenti a valutare le infrazioni denunziate.
Testo in vigore dal 19 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
