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[1]Le Amministrazioni di cui all'articolo precedente sono obbligate a considerare come congedo concesso in piu' di quello annuale ordinario - senza che in alcun modo ne abbiano pregiudizio coloro che ne fruiscono - i periodi durante i quali i funzionari od impiegati di ruolo, da esse dipendenti, prestino servizio militare quali ufficiali delle categorie in congedo, in seguito a richiamo temporaneo, collettivo od individuale, oppure per procurarsi, col prendere parte volontariamente a determinati periodi di istruzione, i titoli necessari per l'avanzamento in virtu' delle leggi vigenti.

[2]Tale disposizione, per quanto riguarda l'intervento volontario ai periodi di istruzione, si applica soltanto sino a concorrenza di 30 giorni in uno stesso anno solare, ed e' subordinata alle esigenze del servizio civile del funzionario, od impiegato.

[3]La valutazione delle esigenze di servizio che si oppongono all'intervento volontario ai periodi di istruzione, e' rimessa esclusivamente al Ministro o al capo dell'Amministrazione competente.

Testo in vigore dal 19 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-05;939~art2 · fonte del testo

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