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Le Amministrazioni dello Stato e quelle parastatali, provinciali e comunali - qualora abbiano nei loro regolamenti l'obbligo del servizio per i dipendenti funzionari ed impiegati di ruolo nelle mezze giornate domenicali - sono tenute a considerare dette mezze giornate ad ogni effetto come trascorse in servizio anche da quei dipendenti, cui tale obbligo si riferisce e che, rivestendo grado di ufficiale in congedo, se ne assentino per intervenire effettivamente ad esercitazioni ed istruzioni ordinato da autorita' militari e necessarie ai fini dell'avanzamento, in virtu' delle leggi vigenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
