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Nel solo caso in cui i chiamati in servizio temporaneo dovessero contrarre malattie o riportate ferite o lesioni con conseguente inabilita' o andare incontro alla morte per riconosciuta causa di servizio, sara' provveduto, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, alla concessione delle pensioni privilegiate, in sostituzione del trattamento di quiescenza ordinario e salvi i necessari conguagli.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
