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[1]Ai chiamati in servizio temporaneo competono gli stipendi e le paghe spettanti in base all'anzianita' di servizio raggiunta all'atto dell'invio in congedo, oltre a tutte le altre competenze fisse o variabili di cui sono provvisti i pari grado in servizio effettivo.
[2]Ai pensionati e' corrisposta la differenza tra la pensione e il trattamento economico sopraindicato.
[3]Nessun assegno personale puo' essere ripristinato.
[4]All'attribuzione degli stipendi o paghe, sara' provveduto con decreti del Ministro per l'interno da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
