Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Amministrazione dell'interno, per eccezionali esigenze di pubblica sicurezza, e' autorizzata a chiamare in servizio temporaneo personale gia' appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia, esclusi gli agenti investigativi, fino alla concorrenza di due decimi dell'organico vigente del predetto Corpo agenti di pubblica sicurezza.
[2]Ai richiamati in servizio e' attribuito il grado gia' da essi rivestito alla data dell'invio in congedo.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
