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La durata, della concessione e' di venti anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art18 · fonte del testo

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