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Il permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a societa' aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 25 luglio 1970

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