L'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art72 · fonte del testo

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