Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008. 57 parole tolte.
tolto: Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-01;1086~artunico · fonte del testo
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