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Miscellanea
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici
Legge 2 aprile 1953, n. 295
- Aggiornato al
- 5 maggio 1953
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b)…
- Art. 2Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneita' potranno essere iscritti nell'albo…
- Art. 3La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal…
- Art. 4Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre: a)…
- Art. 5Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile…
- Art. 6Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneita' sono esaminate da una Commissione…
- Art. 7La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai…
- Art. 8La Commissione propone al Ministro per la pubblica istruzione di concedere o meno ai…
- Art. 9Il Ministro per la pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della…
- Art. 10A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneita' di cui ai precedenti articoli…
