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[1]La riammissione di cui al precedente articolo e' disposta in eccedenza agli organici dei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata risultanti dall'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con emendamenti, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successivo modificazioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 maggio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
