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[1]In nessun caso potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge i militari che si siano resi colpevoli di abbandono di posto di fronte al nemico o di uno dei reati previsti dall'art. 46 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 giugno 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
