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[1]Le disposizioni degli articoli 1 e 3 parte prima del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra, sono estese ai militari i quali abbiano partecipato alla campagna 1915-18 per l'Indipendenza d'Italia servendo con fedelta' ed onore, e siano stati dichiarati invalidi, con pensione privilegiata di guerra, per una delle infermita' comprese nelle categorie di cui alla tabella A allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
[2]La dichiarazione o la concessione del beneficio, a norma del precedente comma, non ha luogo che per quei reati, i quali siano stati commessi anteriormente alla data in cui il militare riporto' la ferita o contrasse l'infermita' per la quale fu dichiarato invalido di guerra.
Testo in vigore dal 22 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
