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[1]Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dagli enti indicati nell'art. 1.
[2]Fino a quando non saranno emanate le norme predette, continueranno ad osservarsi le disposizioni ora vigenti.
Testo in vigore dal 1 settembre 1938 al 16 dicembre 2009
