Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e' revocato per quanto concerne gli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attivita' economica in regime di concorrenza.
[2]Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato corporativo centrale ed il Consiglio dei Ministri, puo' essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli altri enti pubblici, comunque denominati, purche' operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attivita' esclusivamente o prevalentemente economica.
Testo in vigore dal 1 settembre 1938 al 16 dicembre 2009
