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I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennita' di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dalla annessa tabella I. Agli aiuto specializzati o aiuto specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennita' previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art7 · fonte del testo

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