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Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) e' determinato annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sara' determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennita' di specializzazione di cui al successivo art. 8.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art4 · fonte del testo

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