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[1]Gli alberghi, le pensioni e le locande, che cessano dal loro esercizio, hanno diritto di recedere dal contratto di abbonamento telefonico alla normale scadenza annuale, anche se non sia stata fatta disdetta entro il termine contrattuale.

[2]I titolari degli alberghi, delle pensioni e delle locande, che durante la temporanea chiusura dell'esercizio vogliano mantenere l'uso del servizio telefonico, hanno diritto di ottenere dalle societa' telefoniche la declamazione alla categoria dei privati.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - PAVOLINI - DI REVEL - RICCI - GRANDI - HOST VENTURI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1453~art5 · fonte del testo

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