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[1]Gli alberghi, le pensioni e le locande, che cessano dal loro esercizio, hanno diritto di recedere dal contratto di abbonamento telefonico alla normale scadenza annuale, anche se non sia stata fatta disdetta entro il termine contrattuale.
[2]I titolari degli alberghi, delle pensioni e delle locande, che durante la temporanea chiusura dell'esercizio vogliano mantenere l'uso del servizio telefonico, hanno diritto di ottenere dalle societa' telefoniche la declamazione alla categoria dei privati.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - PAVOLINI - DI REVEL - RICCI - GRANDI - HOST VENTURI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
