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[1]Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si intendera' non essere stata raggiunta la media complessiva mensile della capacita' ricettiva quando dagli accertamenti da effettuarsi dagli E.P.T. anche a mezzo del registro di P. S. regolarmente tenuto, risulti che durante il mese l'effettiva occupazione dei letti e' stata inferiore:
[2]al 40 per cento per gli alberghi di lusso e di prima categoria;
[3]al 30 per cento per gli alberghi di seconda categoria, e pensioni di prima categoria;
[4]al 25 per cento per tutti gli alberghi, pensioni e locande di categoria inferiore.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
