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L'applicazione dei minimi di consumo di cui all'articolo precedente e' interamente sospesa per la durata dello stato di guerra e sino a 60 giorni dopo la conclusione del trattato di pace, nel periodo in cui l'esercizio sia temporaneamente chiuso oppure abbia ottenuto dall'Amministrazione finanziaria la sospensione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B o non abbia raggiunto la media complessiva mensile di occupazione della rispettiva capacita' ricettiva indicata al successivo art. 3.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
