Art. 25 — Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica

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Le navi di cui all'articolo 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facolta' di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art25 · fonte del testo

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