Art. 17 — Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni

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Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'articolo 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupati dalla merci suddetti secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art17 · fonte del testo

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